Fondo Azione A2 Iniziativa PMI

(sportello chiuso dal 12 maggio 2016)

Beneficiari
Piccole e medie imprese (Allegato 1), di produzione e di servizio alla produzione (Allegato 2) costituite nella forma di società di capitale che abbiano sede operativa in Liguria.


Finalità
Il prestito partecipativo deve essere finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento, compreso l’acquisto di partecipazioni in piccole e medie imprese e l’acquisto di aziende, volti all’ampliamento dell’attività produttiva, allo sviluppo di nuove attività o all’introduzione di innovazioni e di nuove tecnologie nel sistema produttivo, comprese quelle rivolte a ridurre l’inquinamento e ad assicurare la tutela dell’ambiente, nei suoi diversi aspetti.
Il prestito partecipativo non è cumulabile con altre agevolazioni sullo stesso investimento.


Caratteristiche principali
– il prestito potrà essere richiesto per un importo pari all’80% del programma di investimento, e dovrà essere compreso tra i 50 ed i 250 mila euro;
– la durata del prestito non potrà essere inferiore a 4 anni e superiore a 6 anni di cui uno di preammortamento;
– la remunerazione del prestito sarà pari alla somma di una parte fissa pari al 40% del TUS e di una parte variabile collegata all’andamento aziendale

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Fondo Obiettivo 2 Azione 2.4 1994/96

SPORTELLO CHIUSO

Il fondo opera per la capitalizzazione delle piccole e medie imprese (Allegato 1), con sede operativa nei territori della Regione Liguria, attraverso l’assunzione di partecipazioni temporanee (di durata non superiore a cinque anni) di minoranza al capitale di rischio a fronte di programmi volti all’estensione delle attività produttive esistenti, di sviluppo di nuove attività o all’introduzione di innovazioni e di nuove tecnologie nel sistema produttivo, nel rispetto delle disposizioni in materie comunitarie nazionali e regionali.

Le partecipazioni nelle società di capitale non potranno superare il terzo del capitale sociale interamente versato ed un ammontare di un 500 mila euro.

La partecipazione può essere realizzata attraverso la sottoscrizione di azioni, di quote o di obbligazioni convertibili, con l’obbligo di non cedere le obbligazioni sottoscritte e di realizzare la conversione entro l’arco di cinque anni dalla sottoscrizione, salvo che ragioni di particolare ed eccezionali gravità segnalate e documentate alla Regione, rendano opportuno l’anticipato smobilizzo dei titoli.

Le partecipazioni potranno essere effettuate anche nei confronti di ditte individuali o di società di persone assumendo la forma di apporti di capitale nell’ambito di rapporti di associazione in partecipazione artt. da 2549 a 2554 del Cod. Civ..

L’apporto del fondo all’associazione in partecipazione non potrà superare un terzo del patrimonio netto dell’associante, quale risulta dall’ultimo bilancio approvato o da perizia redatta da un revisore ufficiale dei conti.

Il fondo interverrà esclusivamente a sostegno di piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato, finanziariamente ed economicamente sane. Gli interventi del fondo non potranno riguardare operazioni di mero finanziamento del passivo di dette imprese.

Ciascuna partecipazione sarà assunta in imprese con buone prospettive di crescita e di redditività misurate sulla base economico-reddituale, riferita ad un periodo pluriennale.

La durata della partecipazione è prevista per un massimo di cinque anni dall’assunzione salvo proroga motivatamente richiesta da Ligurcapital e preventivamente autorizzata dalla Regione. Entro tale termine Ligurcapital dovrà esperire ogni utile azione per dare attuazione allo smobilizzo della partecipazione rispettando il diritto di prelazione degli altri soci.

 

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Fondo Obiettivo 2 Azione 2.4 1997/99

SPORTELLO CHIUSO –

Le assunzioni di partecipazioni saranno effettuate nei confronti di PMI aventi i requisiti di cui agli Allegati 4 e 5 con sede operativa nella Regione Liguria.

Le partecipazioni saranno finalizzate al sostegno di piani di sviluppo o progetti di investimento delle imprese partecipate volti all’estensione, consolidamento o diversificazione dell’attività esistente, allo sviluppo di nuove attività o all’introduzione di  innovazioni e di nuove tecnologie nel sistema produttivo aziendale.

Gli interventi del fondo non potranno riguardare operazioni di mero rifinanziamentoriscadenzamento del passivo delle imprese.

Ciascuna partecipazione sarà assunta in imprese con buone prospettive di crescita e di redditività, misurate sulla base di una valutazione economico reddituale, riferita ad un  periodo pluriennale.

Le assunzioni di partecipazioni da parte del Fondo dovranno avvenire esclusivamente in occasione di un aumento di capitale sociale o di costituzione di piccole e medie imprese.

Tali partecipazioni dovranno essere versate interamente in denaro.

 L’intervento del fondo dovrà essere minoritario e temporaneo, e pertanto non potrà superare il 50% del costo del programma d’investimento da realizzare, con il limite massimo di un miliardo di lire ed una durata di cinque anni decorrente dalla sottoscrizione, salvo proroga motivatamente richiesta e preventivamente autorizzata dalla Regione.

Ligurcapital entro tale termine dovrà esperire ogni utile azione  per  dare attivazione allo smobilizzo della partecipazione, rispettando  il diritto di prelazione degli altri soci.   

Le partecipazioni possono essere realizzate attraverso la sottoscrizione di azioni, di quote od obbligazioni all’occorrenza convertibili, con l’obbligo che le obbligazioni dovranno essere convertite o rimborsate entro l’arco  di cinque anni dalla sottoscrizione, e che la loro cessione o rimborso  potranno essere effettuati oltre il prescritto termine, in casi eccezionali, previa segnalazione documentata alla Regione. Le partecipazioni potranno essere effettuate  anche nei confronti di ditte individuali o di società di persone assumendo la forma di apporti di capitale nell’ambito di rapporti di associazione in partecipazione artt. da 2549 a 2554 del  Cod. Civ..

Al momento dello smobilizzo dovrà essere attribuito agli altri soci dell’impresa partecipata un diritto di prelazione. Il prezzo di vendita della partecipazione dovrà essere determinato secondo criteri di mercato.

Ligurcapital potrà richiedere alle imprese partecipate la non distribuzione (parziale o totale) dei dividendi e il loro reimpiego nelle imprese stesse.

Il Fondo non potrà in ogni caso assumere partecipazioni in imprese quotate su mercati  regolamentati (es. Borse Valori).

 

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Ligurcapital SpA

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