Altri contenuti – Accesso Civico

Secondo quanto indicato dal d.lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, sono previsti due diversi istituti di accesso, oltre quello documentale (accesso agli atti) istituito dalla Legge n. 241/1990.

Le società pubbliche (nei limiti indicati dall’art. 2 bis del D. Lgs. 33/2013) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza sia attraverso la pubblicazione on line all’interno del proprio sito sia garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte.

L’art. 2, co. 1 del D. Lgs.33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, infatti, dispone che “la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2 bis, è garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione dei documenti.”

Alla luce dell’impianto normativo sopra descritto, ferme restando le forme di accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”), l’accesso civico si distingue in:

Accesso Civico

Accesso Civico Generalizzato