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Accesso Civico

Le società pubbliche (nei limiti indicati dall’art. 2 bis del D. Lgs. 33/2013) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza sia attraverso la pubblicazione on line all’interno del proprio sito sia garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte.

L’art. 2, co. 1 del D. Lgs.33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, infatti, dispone che “la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2 bis, è garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione dei documenti.”

Alla luce dell’impianto normativo sopra descritto, ferme restando le forme di accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”), l’accesso civico si distingue in:

(i)       accesso civico generalizzato: è disciplinato dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 ai sensi del quale “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.”.

(ii)      accesso civico “semplice”: previsto dall’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 33/2013 (“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.”)

Per quanto riguarda la Società, la richiesta può essere indirizzata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. sia per l’accesso civico generalizzato (anche mediante MODULO 6) che semplice.

Il soggetto incaricato di garantire l’accesso civico generalizzato ai sensi di legge è stato individuato nel Responsabile Legale & Societario; in relazione alle modeste dimensioni aziendali le figure del titolare del “Potere Sostitutivo” e del soggetto titolare del cosiddetto potere di riesame sono state ricondotte in capo al RPCT individuato, con cda del 17/11/2020, nella figura del Presidente di Ligurcapital, l'Avvocato Giorgio Lamanna.

Il D. Lgs 97/20016 è intervenuto in materia di accesso civico introducendo il cd. “accesso civico generalizzato”, che attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Come chiarito dalla Circolare n.2/2017 di ANAC (c.d. FOIA) l’accesso generalizzato mira a rafforzare il carattere democratico dell’ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull’azione amministrativa.

Gli unici limiti posti dalla normativa all’accesso ai dati e documenti della pubblica amministrazione, validi a giustificare una risposta di diniego, hanno carattere oggettivo e sono tassativamente previsti dall’articolo 5-bis, comma 1-3 del D. Lgs n. 33/2013.

Innanzitutto rilevano limitazioni di carattere pubblico (articolo 5-bis, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013), aventi la finalità di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi collettivi:

  1.  la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  2.  la sicurezza nazionale;
  3.  la difesa e le questioni militari;
  4.  le relazioni internazionali;
  5.  la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6.  la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  7.  il regolare svolgimento di attività ispettive.

Vi sono inoltre limitazioni legate ad interessi privati (articolo 5-bis, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013) quali:

  1.  la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2.  la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali; resta pertanto inteso che nel presente punto devono essere ricompresi tutti i dati e gli atti relativamente alla gestione dei fondi condotta dalla Società.

Da ultimo, il diritto di accesso civico è escluso in tutti i casi in cui la documentazione oggetto dell’istanza sia sottoposta a segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Nel caso in cui sia presentata una domanda di accesso a dati la cui pubblicazione non sia obbligatoria, il Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato si attiva senza indugio al fine di garantire il rispetto del termine di trenta giorni lavorativi previsto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 per dare risposta – sia essa in senso positivo o in senso negativo – al richiedente.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile, che decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di riesame. Nel caso specifico in cui l’accesso civico sia stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il Responsabile provvede, sulla richiesta di riesame, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il termine per la risposta all’istanza di riesame, in questo caso, è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante.

In caso di accoglimento dell’istanza di accesso civico, il responsabile provvede inoltre a trasmettere al richiedente, a mezzo posta o tramite e-mail, i dati o i documenti oggetto di richiesta, acquisiti dalla funzione competente alla loro conservazione, modificati al fine di garantire il più corretto contemperamento tra le esigenze dell’interessato e le prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La Società, in osservanza delle Linee guida ANAC n. 1309 del 28.12.2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, ha istituito il “registro degli accessi”, che contiene tutte le richieste di accesso pervenute, distinte per numero di protocollo, con l’indicazione dell’oggetto e della specifica sulla tipologia di accesso di cui trattasi, della data del ricevimento dell’istanza e del relativo esito con la data della decisione.

Di seguito si riporta il registro degli accessi aggiornato semestralmente:

 REGISTRO ACCESSI storico (pdf 406kb)

 REGISTRO ACCESSI primo semestre 30-06-23 secondo semestre 31-12-23

Il Responsabile, in caso di ricezione di un’istanza di accesso civico generalizzato da parte di un soggetto interessato, si attiva senza indugio al fine di garantire il rispetto del termine di trenta giorni lavorativi previsto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 per la pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e per la contestuale trasmissione dello stesso al richiedente.

 

Pagina aggiornata Dicembre 2023