Fondo Obiettivo 2 Azione 2.4 1994/96

SPORTELLO CHIUSO

Il fondo opera per la capitalizzazione delle piccole e medie imprese (Allegato 1), con sede operativa nei territori della Regione Liguria, attraverso l’assunzione di partecipazioni temporanee (di durata non superiore a cinque anni) di minoranza al capitale di rischio a fronte di programmi volti all’estensione delle attività produttive esistenti, di sviluppo di nuove attività o all’introduzione di innovazioni e di nuove tecnologie nel sistema produttivo, nel rispetto delle disposizioni in materie comunitarie nazionali e regionali.

Le partecipazioni nelle società di capitale non potranno superare il terzo del capitale sociale interamente versato ed un ammontare di un 500 mila euro.

La partecipazione può essere realizzata attraverso la sottoscrizione di azioni, di quote o di obbligazioni convertibili, con l’obbligo di non cedere le obbligazioni sottoscritte e di realizzare la conversione entro l’arco di cinque anni dalla sottoscrizione, salvo che ragioni di particolare ed eccezionali gravità segnalate e documentate alla Regione, rendano opportuno l’anticipato smobilizzo dei titoli.

Le partecipazioni potranno essere effettuate anche nei confronti di ditte individuali o di società di persone assumendo la forma di apporti di capitale nell’ambito di rapporti di associazione in partecipazione artt. da 2549 a 2554 del Cod. Civ..

L’apporto del fondo all’associazione in partecipazione non potrà superare un terzo del patrimonio netto dell’associante, quale risulta dall’ultimo bilancio approvato o da perizia redatta da un revisore ufficiale dei conti.

Il fondo interverrà esclusivamente a sostegno di piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato, finanziariamente ed economicamente sane. Gli interventi del fondo non potranno riguardare operazioni di mero finanziamento del passivo di dette imprese.

Ciascuna partecipazione sarà assunta in imprese con buone prospettive di crescita e di redditività misurate sulla base economico-reddituale, riferita ad un periodo pluriennale.

La durata della partecipazione è prevista per un massimo di cinque anni dall’assunzione salvo proroga motivatamente richiesta da Ligurcapital e preventivamente autorizzata dalla Regione. Entro tale termine Ligurcapital dovrà esperire ogni utile azione per dare attuazione allo smobilizzo della partecipazione rispettando il diritto di prelazione degli altri soci.

 

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